Corona assolto dall’accusa di evasione fiscale per un difetto di procedura
Il 4 marzo è giunta una nuova assoluzione per Fabrizio Corona, in merito ad un'altra delle accuse che l'ex fotografo vedeva cumulate rispetto alla sua situazione legale. Già a giugno scorso era stato assolto dall'accusa secondo cui l'ex re dei paparazzi avesse compiuto un’evasione fiscale da un milione e 300 mila euro nel biennio 2007/2008, oltre al proscioglimento, dello scorso 2 ottobre, dall’accusa di omessa dichiarazione dei redditi relativa ad altri anni d’imposta, per la quale era stato condannato in primo grado a un anno di reclusione.
Il Tribunale di Milano si è invece espresso, ieri, nel merito di un'accusa per omessa dichiarazione dei redditi commessa nell'anno 2007, assolvendo l'ex fotografo con la dichiarazione di "non doversi a procedere" dovuta ad un "difetto di estradizione specifica". In buona sostanza il legale dell'ex agente fotografico, si è espresso affermando che sarebbe stato violato il "principio di specialità", stabilito dall'art. 14 della Convenzione Europea di estradizione, principio che non permette di procedere nei confronti dell'estradato, per fatti antecedenti o diversi da quelli per i quali è stata concessa l’estradizione. E chiaramente, nel caso di Fabrizio Corona, l'estradizione dal Portogallo del 2013 arrivò dopo la condanna a 5 anni per estorsione , in relazione al caso Trezeguet. Nulla a che fare con l'evasione fiscale.
La procedibilità all'azione penale per questo reato, sarebbe stata dunque possibile se fosse stata attivata, al tempo, la "procedura di estradizione suppletiva". In termini pratici si può dunque affermare che l'assoluzione per Fabrizio Corona è giunta, in questo caso, per via di un vizio di forma, un errore, un difetto di procedura. In virtù dell'impossibilità a procedere, il reato di evasione fiscale, contestato appunto in riferimento all'anno 2007, dovrebbe cadere in prescrizione alla fine del 2015. Corona, detenuto dal gennaio 2013 nel carcere di Opera, a differenza di situazioni antecedenti non presente in Tribunale al momento della sentenza emessa.