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“La Madonna non è una Divinità”, ecco perché la bestemmia di Predolin al GfVip non esiste

Il GfVip non fa sconti al conduttore, escludendolo dopo un’imprecazione verso la Madonna. A voler essere pignoli però, dal punto di vista giuridico è ritenuto blasfemo solo l’insulto alla Divinità, quale la Madonna non è. Inoltre la blasfemia in Italia non è più un reato penale dal 1999, può comportare unicamente un’ammenda di tipo amministrativo.
A cura di Andrea Parrella
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Marco Predolin fuori dal Grande Fratello Vip, escluso dal gioco per un'imprecazione pronunciata involontariamente in diretta. Non è la prima volta che un caso simile si verifichi in un reality show in Italia e la reazione delle produzioni è sempre stata rigida e intransigente. Nessuna elasticità verso la bestemmia e d'altronde è lo stesso contratto firmato dai partecipanti a dimostrare che su questo punto non si fanno sconti: se imprechi, sei fuori.

Tralasciando ogni tipo di considerazione etica sulla doppia morale del Grande Fratello Vip rispetto all'intransigenza su una bestemmia e la tolleranza parallela su discorsi omofobi e scene poco edificanti (ne ha già parlato Gennaro Marco Duello), c'è una questione formale, legale, che va aldilà della sensibilità comune e spinge a soffermarsi ulteriormente su quanto accaduto ieri al Grande Fratello Vip. La bestemmia, sebbene al Grande Fratello Vip venga considerata come il più imperdonabile degli scivoloni, fuori dalla Casa non costituisce più un reato da diversi anni. O, perlomeno, non dal punto di vista penale. Lungi da noi giustifacare gli atteggiamenti di Predolin o renderlo un martire, ma a minuziosità si risponde con pignoleria.

Mannaggia, la spiegazione di Alfonso Signorini

Va innanzitutto precisato che la connotazione giuridica della bestemmia non è in linea con il parere di Alfonso Signorini rispetto alla questione. Rientrato in studio dopo l'esclusione, Predolin ha chiesto al pubblico se qualcuno conoscesse il significato della parola mannaggia, affermando che a suo modo di vedere la pronuncia di quel termine non corrispondesse ad una imprecazione. Ed ha quindi chiesto l'intervento del direttore di Chi, che partendo dal significato della parola, ha aggiunto una precisazione di carattere etimologico: "‘Mannaggia' vuol dire etimologicamente ‘male ne abbia', che significa maledetto, applicato al nome di un santo e di una divinità, equivale a un'imprecazione".

La bestemmia in Italia dal punto di vista giuridico

In Italia l'imprecazione ha sempre rappresentato una manifestazione di grande disvalore sociale e continua a farlo ancora oggi. Eppure pronunciare una bestemmia in pubblico ha rappresentato un comportamento penalmente rilevante sino al 30 dicembre 1999, ovvero fino all'entrata in vigore del decreto legge numero 55/1999 che, con l'articolo 57, ha depenalizzato tale fattispecie. Da allora, per quanto la rilevanza non sia scemata del tutto, la bestemmia viene trattata in termini giuridici per via amministrativa e non più penale. Chiunque bestemmi in pubblico, questo significa anche sui social network, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 51,00 euro e 309,00 euro.

Perché quella di Predolin non è una bestemmia

C'è un dettaglio ancora più curioso, che riguarda naturalmente l'aspetto strettamente giuridico della questione. Perché se la sensibilità comune ritiene oltraggiosa qualsiasi frase offensiva inerente la Madonna, è altrettanto vero che da un punto di vista meramente giuridico l'ordinamento italiano non include tra le bestemmie le imprecazioni verso la madre di Gesù e i santi. Il dettaglio si trova nel passaggio che afferma come "Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità, è punito con la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 309". La "divinità", appunto, quale la Madonna e i santi non sono. La logica vuole, dunque, che se l'offesa è rivolta alla Madonna e i santi, che sono simboli e persone, ma non Divinità, la bestemmia non c'è. Dunque quello di Predolin non è, tecnicamente, un atto di blasfemia.

La sentenza della Corte Costituzionale e il caso del 2007

A fare scuola, nel 2007, è stato il caso relativo alle accuse di vilipendio all'associazione gay bolognese "Carni Scelte", alla quale era stato contestato dal deputato di Forza Italia Fabio Garagnani di aver titolato uno spettacolo teatrale ("La Madonna piange sperma") con un'imprecazione. Il gip Enrico Di Nicola decideva tuttavia di archiviare il caso con la motivazione secondo la quale "Per il codice la bestemmia è tale solo se indirizzata a santità o divinità e la Madonna, per i teologi, non rientra in nessuna di queste categorie". Il riferimento di Di Nicola era proprio alla sentenza 440 della Corte Costituzionale datata 18 ottobre 1995, che modificava l'articolo 724, comma primo, limitando di fatto il reato di bestemmia a chi oltraggia la "divinità". La vicenda è raccontata dettagliatamente in un articolo del Corriere della Sera di quell'anno.

Il video della presunta bestemmia di Marco Predolin

Marco Predolin, squalificato dal Grande Fratello Vip nel corso della quarta puntata del programma, è stato appunto accusato di aver bestemmiato. Diversi video pubblicati sui social e tratti dalla diretta del reality, documentano come, in effetti, il conduttore de Il Gioco delle coppie si sia lasciato scappare un insulto alla Madonna, probabilmente involontario, durante una conversazione con Onestini e Gianluca Impastato. Una frase esplicita che ha portato alla sua "condanna" e alla decisione inderogabile della produzione di escludere dalla Casa il conduttore televisivo.

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